Guida pratica · Prima di firmare

Cessione volontaria (accordo bonario): quando conviene firmare e quando no

Con la cessione volontaria lei vende il bene all'ente che lo sta espropriando, a un prezzo concordato. In cambio, per le aree edificabili, riceve il 10% in più. Ma dopo la firma la cifra non si può più contestare. Qui le spieghiamo quando conviene, quanto vale davvero l'aumento, come viene tassata e che cosa controllare prima di firmare.

In 30 secondi

La cessione volontaria nell'esproprio è l'accordo con cui il proprietario cede il bene all'ente a un prezzo concordato (art. 45 del D.P.R. 327/2001). Si può firmare dalla dichiarazione di pubblica utilità fino all'esecuzione del decreto di esproprio, e ha gli stessi effetti del decreto. Per le aree edificabili il prezzo è il valore venale più il 10%. Le maggiorazioni per i terreni agricoli sono ancora scritte nella legge, ma secondo la Corte dei conti e la prassi prevalente oggi non si applicano. Una volta firmata, la cifra non si può più contestare: conviene solo se l'offerta è vicina al valore di mercato.

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Che cos'è

Che cos'è la cessione volontaria

Nel procedimento di esproprio l'ente non ha bisogno del suo consenso per prendere il bene. La legge però le offre un'alternativa al decreto: un contratto con il beneficiario dell'esproprio, chiamato atto di cessione o cessione volontaria. Nel linguaggio comune si parla anche di accordo bonario o amichevole accordo.

  • Quando. Dalla dichiarazione di pubblica utilità fino all'esecuzione del decreto di esproprio (art. 45, comma 1).
  • Effetti. L'accordo «produce gli effetti del decreto di esproprio» (comma 3). Il bene passa all'ente come se ci fosse stato il decreto.
  • Il valore. Si calcola sulle caratteristiche del bene alla data dell'accordo (art. 32). Per le aree edificabili conta l'edificabilità legale ed effettiva a quella data (art. 37, comma 3).

Spesso la cessione arriva dopo l'indennità provvisoria. Se lei la accetta, l'ente prepara l'atto di cessione e lo invia per la trascrizione. Chi ha accettato conserva il diritto agli importi dell'art. 45 anche se poi l'ente emette comunque il decreto (art. 20, comma 13).

Quanto vale

Il prezzo della cessione: quanto si prende in più

L'art. 45, comma 2, fissa il corrispettivo in base al tipo di bene.

  • Area edificabile: il valore venale dell'art. 37 con l'aumento del 10%. È l'unico aumento oggi certo. Aree edificabili.
  • Costruzione legittima: il valore venale (art. 38). Non c'è aumento.
  • Area non edificabile: la legge prevede l'importo dell'art. 40, comma 3, aumentato del 50% (lettera c).
  • Area non edificabile coltivata direttamente dal proprietario: la legge prevede l'importo dell'art. 40, comma 3, moltiplicato per tre. In questo caso non spetta l'indennità aggiuntiva del coltivatore (lettera d).

Per i terreni agricoli c'è un problema. Le lettere c) e d) calcolano l'aumento sul valore agricolo medio dell'art. 40, comma 3. Quel comma la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con la sentenza 181/2011. Secondo la Corte dei conti (sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, parere 29/2012) quelle maggiorazioni non si possono più applicare: il corrispettivo è il valore di mercato del terreno. La prassi prevalente segue questa linea. Non abbiamo trovato una pronuncia della Cassazione che chiuda la questione.

In ogni caso il triplo e l'indennità aggiuntiva non si sommano: lo dice la lettera d) e lo ha confermato il Consiglio di Stato (sent. 2779/2014). Diffidi quindi di chi le promette «il triplo del VAM». Oggi il proprietario di un terreno agricolo ha diritto al valore di mercato reale. Se è coltivatore diretto o IAP, secondo la prassi prevalente ha in più l'indennità aggiuntiva pari al VAM della coltura (art. 40, comma 4). Terreni agricoli.

Senza firmare

Il 10% spetta anche a chi non firma, in due casi

Per le aree edificabili il 10% non è legato solo alla firma. L'art. 37, comma 2, lo riconosce in tre casi:

  1. quando l'accordo di cessione è concluso;
  2. quando l'accordo non si è concluso per un fatto non imputabile all'espropriato;
  3. quando l'indennità provvisoria offerta, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

Il terzo caso è il più importante. Se l'offerta è molto bassa, non accettarla non le fa perdere il 10%: quando la stima definitiva supera l'offerta di oltre il 25%, l'aumento spetta comunque. Per questo non conviene firmare una cifra chiaramente bassa solo per paura di perdere il 10%.

Pro e contro

Cessione volontaria: quando conviene e quando no

La cessione conviene quando il prezzo è già vicino al valore di mercato e comprende tutte le voci. Lei incassa prima e senza costi di perizia o di causa. Non conviene quando l'offerta è bassa o dimentica qualcosa, perché dopo la firma non si torna indietro.

AspettoSe firma la cessioneSe non firma
PrezzoQuello concordato, definitivoLo fissa la stima definitiva e, se la contesta, la Corte d'appello
Aumento del 10% (aree edificabili)SìSolo se l'offerta era sotto gli otto decimi della stima definitiva, o se l'accordo è saltato non per colpa sua
Terreni agricoliValore di mercato; le maggiorazioni c) e d) secondo la prassi prevalente non si applicanoValore di mercato
TempiSi salta la fase della stima definitiva e del decretoCollegio tecnico (relazione entro 90 giorni) ed eventuale causa
CostiNessun costo di perizia o di causaTecnico di parte e, se si va in Corte d'appello, la causa
Possibilità di contestareNessuna sull'importoOpposizione alla stima entro 30 giorni dalla notifica del decreto o della stima
Danni permanenti al resto del fondoL'indennità per servitù o diminuzione di valore spetta anche dopo la cessione (art. 44)Si fanno valere nella stima o in giudizio
Affittuario coltivatoreConserva la sua indennità aggiuntiva (art. 42)Conserva la sua indennità aggiuntiva (art. 42)

Se la cifra non la convince, l'alternativa è non accettare e chiedere la stima del collegio tecnico, con la possibilità dell'opposizione alla stima. L'eventuale ricorso va presentato da un avvocato abilitato in Italia.

Tasse

Cessione volontaria e tassazione

Il corrispettivo della cessione volontaria è tassato come l'indennità di esproprio (art. 35). Firmare o no non cambia le regole fiscali. Conta invece la zona urbanistica del terreno.

  • Zone A, B, C e D del piano urbanistico, per chi non è imprenditore: l'ente trattiene il 20% a titolo d'imposta. Nella dichiarazione dei redditi può optare per la tassazione ordinaria, e allora il 20% vale come acconto.
  • Zona agricola E e aree fuori dalle zone A-D: di regola il corrispettivo non è tassato. Conta la zona omogenea, non il fatto che il terreno sia edificabile. Attenzione ai casi limite: l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto tassabile un terreno «verde agricolo» la cui destinazione era di fatto cambiata (Risposta 162/2018).
  • Interessi e indennità di occupazione: sono sempre redditi imponibili, anche in zona E (art. 35, comma 6).
  • Indennità aggiuntiva dell'affittuario coltivatore: secondo l'Agenzia non è tassata, perché ristora la perdita del lavoro (Risposta 165/2018).

Prima di firmare, chieda al Comune il certificato di destinazione urbanistica: le dice in quale zona si trova il terreno. Tasse sull'indennità di esproprio.

Esempio

Un esempio con i numeri

Esempio ipotetico. Un'area edificabile di 800 m² in zona C viene espropriata per un parcheggio comunale. Le vendite recenti di aree simili sono intorno a 90 €/m², quindi il valore di mercato è 72.000 €. Il proprietario non è un imprenditore e non opta per la tassazione ordinaria. Due scenari.

Scenario A: offerta di 70 €/m², cioè 56.000 €.

  • Se firma la cessione: 56.000 € + 10% = 61.600 €.
  • Se non firma e la stima definitiva arriva a 72.000 €, l'offerta è sotto gli otto decimi di quella cifra (57.600 €). Il 10% spetta comunque: 79.200 €, più gli interessi.
  • Differenza: 17.600 € a favore di chi non firma, da cui vanno tolti i costi della perizia e dell'eventuale causa.

Scenario B: offerta di 85 €/m², cioè 68.000 €.

  • Se firma la cessione: 68.000 € + 10% = 74.800 €.
  • Se non firma e la stima definitiva arriva a 72.000 €, l'offerta supera gli otto decimi (57.600 €) e il 10% non spetta. Riceve 72.000 € e, se ha chiesto il collegio tecnico, paga metà delle spese dei tecnici, perché l'aumento non supera un decimo dell'offerta (art. 21).
  • Qui conviene firmare: 2.800 € in più, subito e senza costi.

In tutti e due i casi, essendo in zona C, l'ente trattiene il 20%. Nello scenario B, su 74.800 € la ritenuta è di 14.960 € e il netto è di 59.840 €. Lo stesso terreno in zona agricola E non avrebbe avuto la ritenuta. La decisione si gioca su un dato: quanto vale davvero il bene. Per stimarlo può partire dal calcolatore dell'indennità.

Checklist

Prima di firmare la cessione: le verifiche da fare

  1. Il prezzo al metro quadro. Lo confronti con vendite recenti di beni simili nella zona, non con le tabelle dei valori agricoli medi.
  2. La superficie e le particelle. Controlli che corrispondano al catasto e a quanto le prendono davvero.
  3. Tutte le voci. Fabbricati legittimi, pozzi, recinzioni, impianti di irrigazione, alberi da frutto e colture in atto devono comparire.
  4. La parte che le resta. Se l'esproprio è parziale, il prezzo deve comprendere il deprezzamento del resto (art. 33). Esproprio parziale.
  5. L'occupazione già subita. Se l'ente è entrato prima con l'occupazione d'urgenza, le spetta anche l'indennità di occupazione. Occupazione d'urgenza.
  6. Chi coltiva. Verifichi l'indennità aggiuntiva per lei, se è coltivatore diretto o IAP, o per il suo affittuario. Indennità aggiuntiva.
  7. Le tasse. Con il certificato di destinazione urbanistica capisce se ci sarà la ritenuta del 20%.
  8. Chi deve firmare. Tutti i comproprietari e gli eredi. Se sul bene ci sono ipoteche o altri diritti di terzi, lo dica subito: in quel caso la somma viene depositata invece che pagata (art. 20, comma 12).
  9. Tempi di pagamento. Per legge il saldo va pagato entro 60 giorni dal deposito dei documenti di proprietà, poi scattano gli interessi (art. 20, comma 8). Controlli che l'accordo non preveda tempi più lunghi.
  10. Le clausole di rinuncia. Legga se l'accordo dichiara la somma comprensiva di ogni pretesa. Se prevede danni ancora da quantificare, lo segnali per iscritto.
Domande frequenti

Dubbi sulla cessione volontaria

Fino a quando posso firmare la cessione volontaria?

Dalla dichiarazione di pubblica utilità fino all'esecuzione del decreto di esproprio (art. 45 del D.P.R. 327/2001). Se le hanno notificato l'indennità provvisoria, ricordi che per accettarla ha 30 giorni.

Dopo aver firmato la cessione posso contestare la cifra?

No. La cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e il prezzo è quello concordato: non potrà proporre opposizione alla stima. Resta l'indennità per i danni permanenti al resto del fondo, che spetta anche dopo la cessione (art. 44).

Quanto si prende in più con la cessione volontaria?

Per le aree edificabili il 10% in più sul valore venale (art. 37 e art. 45). Per i fabbricati legittimi il valore venale, senza aumento. Per i terreni agricoli, secondo la Corte dei conti e la prassi prevalente, le maggiorazioni dell'art. 45 non si applicano più dopo la sentenza 181/2011.

La cessione volontaria al Comune è tassata?

Come l'indennità di esproprio. Per chi non è imprenditore, solo se il terreno è nelle zone urbanistiche A, B, C o D: il Comune trattiene il 20% a titolo d'imposta, salvo opzione per la tassazione ordinaria (art. 35). In zona agricola E, di regola, no.

Con la cessione il coltivatore diretto prende il triplo del VAM?

La legge lo prevede ancora (art. 45, lettera d), ma calcolato sul valore agricolo medio dell'art. 40, comma 3, annullato dalla Corte costituzionale nel 2011. Secondo la Corte dei conti e la prassi prevalente oggi non si applica. In ogni caso il triplo non si somma all'indennità aggiuntiva.

Che differenza c'è tra cessione volontaria e accordo bonario?

Nel linguaggio comune sono sinonimi. Nella legge ci sono due atti: l'accettazione dell'indennità provvisoria (art. 20) e l'atto di cessione (art. 45), che trasferisce il bene. Chi ha accettato ha diritto agli importi dell'art. 45 anche se l'ente emette poi il decreto.

Fonti

Base normativa e fonti

Informazione generale basata sulle norme e sulle fonti ufficiali citate. Non sostituisce l'esame del suo caso: termini e diritti dipendono dagli atti che ha ricevuto. Legalia è un gruppo spagnolo specializzato in espropri e non è uno studio legale italiano.

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