Cassa di espansione o condotta sul suo terreno: cosa fare adesso
- Segni la data di ogni atto. Dopo l'avviso di avvio del procedimento ha di regola 30 giorni per presentare osservazioni (artt. 11 e 16). Dalla notifica dell'indennità provvisoria ha altri 30 giorni per decidere (art. 20).
- Chieda il piano particellare. Le dice quali particelle vengono espropriate, quali asservite e quali solo occupate per il cantiere.
- Documenti il fondo prima dei lavori. Foto datate di pozzi, condotte, impianti irrigui, drenaggi e colture, con fatture e fascicolo aziendale.
- Non avvii nuovi impianti senza un motivo documentato. Le migliorie fatte dopo la comunicazione di avvio del procedimento non si pagano (art. 32).
Se l'opera è urgente, l'ente può entrare nel fondo prima del decreto di esproprio. I 30 giorni per le osservazioni partono allora dall'immissione in possesso, cioè da quando prende materialmente il terreno (art. 22-bis). Occupazione d'urgenza.
Chi espropriaChi espropria: Regione, gestore dell'acquedotto o consorzio di bonifica
Espropria l'ente che realizza l'opera. Può delegare i poteri espropriativi al concessionario o al contraente generale (art. 6 del D.P.R. 327/2001). Nel settore idrico i casi tipici sono tre.
- Casse di espansione e argini. Di solito li realizzano la Regione, un commissario straordinario o, per le opere locali, il Comune.
- Esproprio per un acquedotto o una fognatura. I progetti del piano d'ambito li approva l'ente di governo dell'ambito, e l'approvazione vale come dichiarazione di pubblica utilità. L'ente d'ambito è l'autorità espropriante, ma può delegare in tutto o in parte i poteri al gestore del servizio idrico integrato, indicando la convenzione in ogni atto (art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006). Il decreto del febbraio 2025 per il nuovo acquedotto di Fabro (TR), per esempio, lo ha firmato il gestore. Dispone in un solo atto occupazione d'urgenza, asservimento e occupazione temporanea.
- Condotte irrigue e canali di bonifica. Il consorzio di bonifica espropria quando la legge o una delega gli attribuisce i poteri. In Toscana è autorità espropriante per le opere che realizza in base alla legge regionale sulla bonifica (L.R. 30/2005, modificata dalla L.R. 47/2016). In Abruzzo il Consorzio di Bonifica Sud Vasto, come autorità espropriante, ha imposto nel marzo 2026 una servitù di acquedotto a Paglieta (CH) per gli impianti irrigui della Val di Sangro.
Chi firma non cambia i criteri dell'indennità, ma solo l'ufficio a cui rivolgersi. L'avviso deve indicare il responsabile del procedimento, a cui può chiedere atti e chiarimenti.
Casse e arginiCassa di espansione o argine del fiume: esproprio o servitù di allagamento?
Una cassa di espansione è un'area, di solito agricola, chiusa da argini, in cui si fa uscire il fiume in piena per proteggere i paesi a valle. Le aree di argini e manufatti normalmente si espropriano. Per il resto l'ente può espropriare oppure imporre una servitù di allagamento. Il campo resta suo e si coltiva, ma durante le piene può finire sott'acqua.
La servitù si paga come diminuzione permanente di valore del fondo (art. 44). Contano quante volte e per quanto l'acqua ristagna, i danni a colture e impianti, lo stato del campo dopo ogni piena. La relazione di stima per le casse del Rio di Grignana a Castelfiorentino (FI), del gennaio 2025, valuta i terreni a prezzo di mercato e usa il VAM solo per l'indennità aggiuntiva del coltivatore.
La servitù però non è sempre ammessa. Nel febbraio 2026 il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha annullato una servitù di allagamento lungo il Fortore, in Puglia, su campi rimasti tra i nuovi argini e il fiume. Con l'opera erano diventati area golenale, cioè parte del letto del fiume in piena, e per il Tribunale andavano espropriati. Il risparmio di spesa, ha scritto, non basta a giustificare il sacrificio del proprietario (sentenza n. 17/2026).
In Emilia-Romagna il piano del febbraio 2025 prevede 111 opere per 1,2 miliardi e punta sulle servitù di allagamento, con indennizzi da concordare con le associazioni agricole. Ad aprile 2026 la Regione annunciava entro l'anno una delibera sulle servitù per le aree di tracimazione controllata. In Veneto, a Fontanelle (TV), ad agosto 2025 sono partiti i lavori della cassa sul Monticano, da 16,75 milioni di euro espropri compresi. Esproprio in Emilia-Romagna, in Toscana e in Veneto.
CondotteServitù di acquedotto e condotta irrigua sul terreno: quanto spetta
Per una condotta interrata (acquedotto, fognatura, irrigazione) di solito non si espropria. Si impone una servitù di acquedotto su una fascia di terreno. Lei resta proprietario, ma in genere sopra il tubo non può costruire, scavare né piantare, e l'ente può passare per la manutenzione. Sono i vincoli scritti, per esempio, nel decreto di Paglieta.
Anche qui la base è l'art. 44: si paga la perdita di valore, non il valore intero del terreno. Per la Cassazione l'indennità di asservimento è una percentuale dell'indennità di esproprio, che ne è anche il tetto, più la perdita di valore del resto del fondo (ord. 18581/2020, su un metanodotto). Pesano la larghezza della fascia, la profondità del tubo e la coltura: se non si può piantare sopra la condotta, un vigneto perde più di un seminativo. Pozzetti e manufatti fuori terra vanno indicati a parte nella stima.
Se il passaggio dell'acqua lo chiede un privato, per esempio un vicino, non c'è esproprio. Valgono le regole del codice civile sull'acquedotto coattivo (art. 1033 e seguenti). Dal 2024 le indennità di servitù sono redditi diversi e vanno dichiarate (tasse sull'indennità). Un'altra servitù interrata: metanodotti.
StimaPozzi, impianti irrigui e drenaggi: che cosa controllare nella stima
- Il prezzo del terreno. Dopo la sentenza 181/2011 della Corte costituzionale, un terreno agricolo si paga al valore di mercato reale, con le colture praticate e i manufatti legittimi (art. 40). Terreni agricoli e valore di mercato.
- La parte che resta. Un argine o un canale può dividere il fondo, chiudere un accesso o separare i campi dal pozzo. La perdita di valore del residuo va pagata (art. 33). Esproprio parziale.
- Acqua e impianti. Pozzi, concessioni, condotte, impianti a goccia o a pioggia, drenaggi e scoline devono comparire nella stima o nel deprezzamento del residuo. Colture e impianti dell'azienda agricola.
- Chi coltiva. Il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) ha un'indennità aggiuntiva pari al VAM. L'affittuario che coltiva da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità ne ha una propria (artt. 40 e 42). Indennità aggiuntiva.
- Il cantiere. Piste e depositi di terra si occupano temporaneamente (art. 49). Spetta, per ogni anno, un dodicesimo dell'indennità di esproprio dell'area e, per ogni mese, un dodicesimo della quota annua, cioè 1/144 (art. 50). Faccia annotare drenaggi, impianti e colture nel verbale sullo stato dei luoghi. Servirà per i danni alla restituzione.
Un'avvertenza sul giudice. Di regola l'opposizione alla stima va alla Corte d'appello, entro 30 giorni dalla notifica del decreto o della stima (art. 29 del D.Lgs. 150/2011). Per un'occupazione disposta per eseguire opere idrauliche, però, le Sezioni unite della Cassazione hanno indicato il Tribunale regionale delle acque pubbliche (sent. 10362/2009). Faccia verificare subito quale giudice è competente. L'eventuale ricorso va presentato da un avvocato abilitato in Italia.
EsempioEsproprio per cassa di espansione: un esempio in euro
Esempio ipotetico. Un seminativo irriguo di 10 ettari (100.000 m²) vale 4 €/m², cioè 400.000 €. Il proprietario è coltivatore diretto. Una nuova cassa di espansione espropria 1,5 ettari per l'argine e il manufatto di scarico e impone una servitù di allagamento su altri 5 ettari. I 3,5 ettari che restano fuori dall'argine perdono l'acqua, perché l'opera taglia la condotta che parte dal pozzo. L'ente offre 62.000 €: 42.000 € per l'area espropriata, calcolati con un VAM di 28.000 €/ha, e 20.000 € «a corpo» per la servitù.
- Area espropriata, al valore di mercato: 15.000 m² × 4 € = 60.000 €.
- Servitù di allagamento, con una perdita di valore stimata dal perito al 30%: 50.000 m² × 4 € × 30% = 60.000 €.
- Parte che resta, senza irrigazione: da 4 a 3 €/m², quindi 35.000 m² × 1 € = 35.000 €.
- Totale per il proprietario: 155.000 €. È lo stesso risultato del criterio differenziale: 400.000 € prima, 245.000 € dopo (140.000 € dell'area asservita più 105.000 € del residuo).
- Indennità aggiuntiva del coltivatore diretto, pari al VAM sull'area espropriata: 1,5 ha × 28.000 € = 42.000 €.
- Occupazione di cantiere su 1 ettaro per 14 mesi. Valore di esproprio dell'area 40.000 €, quota annua 3.333,33 €, mensile 277,78 €, totale 3.888,89 €.
- Totale: 200.888,89 €, contro 62.000 € offerti.
L'offerta fa un errore tipico: usa il VAM come prezzo del terreno, mentre il VAM misura solo l'indennità aggiuntiva di chi coltiva. Le percentuali vanno provate con una perizia e con vendite di terreni simili. In zona agricola E l'indennità di esproprio di regola non è tassata (art. 35), quelle di occupazione e di servitù sì. Come si calcola l'indennità.