Che cos'è l'indennità aggiuntiva
L'indennità per il terreno ripaga la proprietà. L'indennità aggiuntiva ripaga un'altra perdita: il lavoro agricolo e il reddito che chi coltiva non potrà più ricavare da quel fondo. Per questo la giurisprudenza la collega alla tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione) e la considera autonoma rispetto all'indennità del proprietario.
Quando la Corte costituzionale, con la sentenza 181/2011, ha escluso il valore agricolo medio (VAM) per calcolare l'indennità del terreno, le indennità aggiuntive sono rimaste in piedi. La Corte dei conti ha confermato che il riferimento al VAM «deve considerarsi tuttora valido» per queste indennità (parere 29/2012). La Cassazione le calcola «esclusivamente» sul VAM della coltura praticata (Cass. ord. 18266/2026).
In concreto, chi coltiva il proprio terreno riceve due somme: il valore di mercato del terreno e l'indennità aggiuntiva. Chi coltiva un terreno altrui riceve l'indennità aggiuntiva, mentre il proprietario riceve quella per il terreno.
ProprietarioIndennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto o IAP
L'art. 40, comma 4, riconosce al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale un'indennità aggiuntiva «pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata». La figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale oggi va letta come IAP, l'imprenditore agricolo professionale del D.Lgs. 99/2004.
Due punti da sapere:
- il testo dell'art. 40, comma 4, non richiede espressamente un anno di coltivazione per il proprietario, come fa invece l'art. 42 per l'affittuario. Le interpretazioni però divergono e alcuni enti chiedono comunque una coltivazione stabile e documentata: conviene averla;
- la stessa indennità spetta al proprietario coltivatore diretto di un'area edificabile usata a scopi agricoli (art. 37, comma 9), in aggiunta al valore venale dell'area.
Indennità di esproprio all'affittuario, al mezzadro e al compartecipante
L'art. 42 riconosce un'indennità aggiuntiva al fittavolo (l'affittuario), al mezzadro o al compartecipante che, per effetto dell'esproprio o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area «direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità».
Le condizioni sono quindi tre:
- coltivazione diretta, con prevalenza del lavoro proprio e della famiglia. Una società agricola affittuaria deve provarla, e un'autodichiarazione contestata non basta (Cass. ord. 12366/2024);
- da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, che di solito coincide con l'approvazione del progetto dell'opera;
- abbandono del fondo, anche solo in parte, a causa dell'esproprio o della cessione.
L'importo si determina come per il proprietario coltivatore (art. 40, comma 4) e viene pagato «a seguito di una dichiarazione dell'interessato», dopo che l'ente ha verificato i requisiti (art. 42, comma 2). L'indennità dell'affittuario non si scala da quella del proprietario: sono due somme distinte. Lo stesso vale per chi coltiva un'area edificabile (art. 37, comma 9).
CalcoloCome si calcola l'indennità aggiuntiva
La formula è semplice:
indennità aggiuntiva = VAM della coltura effettivamente praticata (€/ettaro) × ettari espropriati
- conta la coltura effettivamente praticata, come dice la legge. Se il catasto riporta seminativo ma lei coltiva un vigneto, chieda il VAM del vigneto e sia pronto a dimostrarlo;
- conta la tabella della provincia e della zona in cui si trova il fondo;
- all'indennità aggiuntiva non si somma un rimborso separato delle piante (Cass. ord. 18266/2026). Delle colture effettivamente praticate si tiene conto, invece, nell'indennità per il terreno (art. 40, comma 1).
Per una prima stima può usare il calcolatore: spunti la casella del coltivatore e inserisca il VAM della sua coltura.
Tabella VAMDove trovare la tabella VAM della sua provincia
I valori agricoli medi sono riportati in tabelle provinciali, divise per zona e tipo di coltura. Può trovarli:
- sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai valori agricoli medi, per le province disponibili;
- presso la commissione provinciale espropri;
- chiedendo all'ufficio espropri dell'ente quale tabella e quale coltura ha usato nella stima.
Controlli tre cose: l'anno della tabella, la zona giusta e la coltura indicata. Un errore su uno di questi punti cambia la cifra.
Cosa provareCosa deve provare per avere l'indennità aggiuntiva
L'indennità aggiuntiva si ottiene dimostrando chi coltiva, che cosa e da quando. I documenti che di solito servono:
- qualifica: i documenti che attestano che lei è coltivatore diretto o IAP;
- titolo: contratto d'affitto o di compartecipazione, meglio se registrato, con date certe;
- coltura e superficie: fascicolo aziendale, domande della PAC degli ultimi anni, piani colturali;
- coltivazione diretta: fatture di sementi, concimi e lavorazioni, vendite dei prodotti, foto datate;
- data: ogni documento che collochi l'inizio della coltivazione prima di un anno dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Requisiti e modalità di prova possono variare a seconda dell'ente e del caso. Prepari la documentazione appena riceve il primo avviso: un anno di PAC o un contratto con data certa valgono più di molte dichiarazioni. Documenti da preparare.
Cessione e tasseIl «triplo del VAM», le tasse e i tempi
Il triplo del VAM. L'art. 45 prevede ancora che il proprietario coltivatore che firma la cessione riceva il triplo dell'importo dell'art. 40, comma 3, e in quel caso esclude l'indennità aggiuntiva. Quel comma 3 è stato annullato nel 2011: secondo la Corte dei conti e la prassi prevalente la maggiorazione oggi non si applica. In ogni caso il triplo non si somma all'indennità aggiuntiva (Cons. Stato 2779/2014). Prima di firmare una cessione che parla di «triplo», faccia il confronto con valore di mercato più indennità aggiuntiva. Cessione volontaria.
Tasse. L'indennità aggiuntiva non è tassata ai sensi dell'art. 35, perché ristora la perdita di capacità lavorativa (Agenzia delle Entrate, Risposta 165/2018).
Tempi. Non aspetti la fine della procedura. È discusso se il proprietario coltivatore debba chiedere l'indennità aggiuntiva insieme all'opposizione alla stima e negli stessi termini: la Cassazione ha rimesso la questione alla pubblica udienza (ord. 35236/2023). La strada prudente è farla valere subito, già nelle osservazioni e nella risposta all'indennità provvisoria. Indennità provvisoria · Opposizione alla stima.
EsempioEsempio di calcolo dell'indennità per il coltivatore diretto
Esempio ipotetico. Per una linea ferroviaria si espropriano 1,2 ettari di un fondo di 8 ettari. Su quella parte c'è un frutteto in produzione. Nella tabella della provincia, per quella zona, il VAM del frutteto è, poniamo, 40.000 € per ettaro. Frutteti simili nella zona si vendono intorno a 6 €/m².
Caso A: il proprietario coltiva direttamente ed è coltivatore diretto.
- Indennità per il terreno al valore di mercato: 12.000 m² × 6 € = 72.000 €.
- Indennità aggiuntiva: 1,2 ha × 40.000 € = 48.000 €.
- Totale al proprietario: 120.000 €, più il deprezzamento della parte che resta, se il fondo viene tagliato (art. 33).
Caso B: il frutteto è affittato da cinque anni a un coltivatore diretto.
- Al proprietario: 72.000 € per il terreno.
- All'affittuario, dopo la sua dichiarazione: 48.000 € di indennità aggiuntiva.
Se il catasto riportasse ancora «seminativo», con un VAM di 25.000 €/ha, un'indennità calcolata su quella coltura sarebbe di 30.000 € invece di 48.000 €. Per questo conta provare la coltura effettivamente praticata.